“In merito alle affermazioni fatte dal capogruppo di ‘Ascolto Valmadrera’ a margine del recente Consiglio comunale di Valmadrera e rilanciate dallo stesso in un post pubblicato sul gruppo Facebook ‘Sei di Valmadrera’, ripreso anche da alcune testate locali, in cui si sostiene che “il forno di Valmadrera continuerà a funzionare con fonti non fossili. Fra queste fonti non fossili si prevede l’uso di biomasse che comprendono anche copertoni usurati e scarti industriali”, si precisa quanto segue:
1) Diversamente da quanto sostenuto, le biomasse combustibili NON comprendono copertoni usurati e scarti industriali. Infatti, secondo la normativa vigente (Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 allegato X Disciplina dei combustibili) sono composte esclusivamente da:
a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;
c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli;
f) Sansa di oliva disolcata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l’estrazione dell’olio di sansa destinato all’alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purchè i predetti trattamenti siano effettuati all’interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell’impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3: “omissis tabella”
g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purchè la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purchè l’utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell’autorizzazione integrata ambientale;
h) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale qualificati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che è possibile utilizzare nei processi di combustione, purché: siano applicati i metodi di trasformazione, le condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti per l’uso di tali materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009; i materiali rispettino i valori limite previsti dalla seguente tabella: “omissis tabella”.
2) Mi preme inoltre sottolineare come SILEA SpA si attiene e si atterrà scrupolosamente a quanto stabilito dalle normative di legge e a quanto deciso dall’Assemblea degli 88 sindaci che rappresentano i Comuni Soci”.
Il presidente SILEA SpA
Domenico Salvadore